Approfondimento
Il diritto al voto dei disabili
Gli elettori non deambulanti possono esercitare il loro diritto di voto in altra
sezione del Comune, che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche e dove sia
allestita almeno una cabina elettorale che abbia i seguenti requisiti:
- accessibilità alle carrozzelle;
- lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura;
- piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri;
- identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica;
La legge 15 del 1991 specifica che nei comuni ripartiti in più collegi, la sezione scelta
dall'elettore non deambulante deve appartenere al medesimo collegio nel quale è compresa la sezione
nelle cui liste l'elettore è iscritto.
L'art.29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione
di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento
del seggio elettorale. Le aziende sanitarie locali debbono predisporre, nei 3 giorni precedenti la
consultazione elettorale, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio delle attestazioni della
condizione di non deambulante. Tali certificati, rilasciati gratuitamente dai medici della A.S.L.,
devono essere esibiti al presidente del seggio prescelto. Il disabile si può far accompagnare in
cabina da un accompagnatore di fiducia.






