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Elezioni
11.02.2003
Diritto di voto: nella legge 17/2003 nuove norme per gli elettori affetti da gravi infermità
Rilevante novità nell'esercizio del diritto di voto dei ciechi, degli amputati delle mani, degli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Fino ad oggi il famigliare o altro elettore scelto come accompagnatore per l'esercizio in concreto del diritto di voto, doveva necessariamente essere iscritto nella lista elettorale del medesimo comune dell'assistito. Con la legge 17 del 2003 cade questo vincolo e l'unico requisito richiesto per l'accompagnatore fiduciario dell'elettore disabile è quello della iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica.
LEGGE 5 febbraio 2003, n.17
Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi
infermita'. (GU n. 33 del 10-2-2003)
testo in vigore dal: 25-2-2003
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo
41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono
sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica".
2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'annotazione del
diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta
dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione
elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice,
nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n.
236): Presentato dal sen. Paolo Giaretta il 18 giugno 2001.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 18 luglio 2001, con pareri delle commissioni 2a e 12a.
Esaminato
dalla 1a commissione il 24, 29 gennaio 2002 e 12 febbraio 2002.
Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 2002 (atto n. 236/A - relatore sen. Malan).
Esaminato in
aula e approvato il 28 febbraio 2002. Camera dei deputati (atto n. 2453):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 4 marzo 2002, con pareri delle commissioni II e
XII.
Esaminato dalla I commissione il 25, 26 settembre 2002 e 2, 3, 15, 17, 31 ottobre 2002.
Relazione scritta presentata il 7 novembre 2002 (atto n. 2453/A - relatore on.
Bressa).
Esaminato in aula il 27 gennaio 2003 e approvato il 29 gennaio
2003.
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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, commi 1 e 2:
- L'art. 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non
possono farsi rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il
voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti
da paralisi o da altro impedimento di analoga
gravita' esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, di un
altro elettore, che sia stato volontariamente
scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto in
un qualsiasi Comune della Repubblica.
Nessun elettore puo' esercitare la
funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e'
fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono
richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in
precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato;
il presidente del seggio accerta, con apposita
interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente
il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel
verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il
motivo specifico di questa assistenza nella
votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia
eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e'
inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del
comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di
un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza
personale ed in particolare della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni.".
- L'art. 41 del testo unico delle leggi
per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 41 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo 1956,
n. 136, art. 23). - Il voto e' dato
dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio
elettorale.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da
paralisi o da altro impedimento di analoga
gravita' esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della
propria famiglia o, in mancanza, di un altro
elettore, che sia stato volontariamente scelto come
accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.
Nessun elettore puo' esercitare la
funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono
richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in
precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato;
il presidente del seggio accerta, con apposita
interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente
il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel
verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il
motivo specifico di questa assistenza nella
votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia
eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.
I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari
medici designati dai competenti organi dell'unita' sanitaria
locale; i designati non possono essere candidati ne'
parenti fino al quarto grado di candidati.
Detti certificati debbono attestare che la infermita' fisica
impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro
elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e
gratuitamente, nonche' in esenzione da qualsiasi diritto od
applicazione di marche.
L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e'
inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura
del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione
di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
riservatezza personale ed in particolare della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e
successive
modificazioni.".
Il diritto al voto dei disabili






