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Ministero

22.12.2003

Organizzazione amministrativa del Ministero dell'Interno: con il D.Lgs.317 del 2003 il numero massimo dei dipartimenti passa da 4 a 5



Decreto Legislativo 30 ottobre 2003, n. 317

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;

Ravvisata l'esigenza di avvalersi dell'articolo 1 della citata legge n. 137 del 2002 per apportare all'organizzazione del Ministero dell'interno, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, i correttivi indispensabili ad assicurare una migliore funzionalita' dell'azione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali non hanno espresso alcuna osservazione;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data 15 ottobre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonche' alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.».

Art. 2.
Modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «superiore a quattro», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a cinque».

Art. 3.
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

                                                        **************

CAPO II del D.Lgs. 300 del 1999

IL MINISTERO DELL' INTERNO

Articolo 14
(Attribuzioni)

1. Al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e difesa civile, soccorso pubblico, prevenzione incendi.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
      
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di  rappresentanza generale e di governo sul territorio:

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.


Articolo 15
(Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro.

2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.


 





   
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