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15.12.2005

Impugnativa del Commissario dello Stato avverso il ddl 1077 "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla L.R.23/12/2000, n.32"



ALLA ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

R  O  M  A

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 7 dicembre  2005,  ha approvato il disegno di legge nr.1077 dal titolo "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 dicembre 2000, n° 32 " , pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 dello Statuto Speciale, il 10 dicembre  2005.

Il provvedimento legislativo apporta modifiche  ed integrazioni alla legge regionale n° 32/2000 nel dichiarato intento di rendere più snelle le procedure per l'erogazione degli aiuti alle imprese, consentire un'accelerazione della spesa e per gli interventi previsti nel POR Sicilia 2000-2006 e, al contempo, sostenere più incisivamente gli imprenditori operanti in settori  ritenuti strategici per il rilancio dell'economia della regione.

In tale contesto, la norma contenuta nell'art. 3, 2° comma, che di seguito si trascrive, dà adito a censure di costituzionalità per violazione degli articoli 3 e 97 della costituzione:

"2. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, sono inseriti i seguenti commi:

�5. Gli originari assegnatari hanno diritto, su istanza, alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche se le attività commerciali di cui al presente articolo siano state svolte, sempre alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di fatturato annuo e di numero di dipendenti previsti dal comma 1 del presente articolo, gli stessi andranno riferiti al complesso delle ditte operanti nello stesso lotto.

6. Ogni qualvolta  si trovino in concorrenza istanze presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto, sono sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari."

La stessa formulazione della norma, che fa riferimento al contempo a diversi parametri e criteri anche confliggenti fra loro per individuare i potenziali assegnatari dei lotti, in deroga all'ordinarie procedure, è chiaro indice del venir meno del carattere di astrattezza e generalità del provvedimento legislativo.

La disposizione appare essere finalizzata, anche in considerazione dell'eccessiva minuziosità della previsione, a predeterminarne i destinatari, la cui individuazione  non sfugge già fin d'ora al legislatore.

Parimenti  censurabile, per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione,  è  il 3° comma dell'art. 17 che si riporta:

"3. Nel bacino estrattivo di Custonaci, fino all'approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge regionale 9 dicembre  1980, n. 127 e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici comunque denominati."

Palese è la mancata considerazione della tutela dell'ambiente e del paesaggio che viene subordinata, sia pure in forma temporanea, alla prosecuzione di attività imprenditoriali nel settore estrattivo.

P.Q. M.

e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto Prefetto dr. Carlo Fanara Vice Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto Speciale,  con il presente atto

I M P U G N A

i sottoelencati articoli del disegno di legge  n.1077 titolo "Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 dicembre 2000, n° 32 " approvato dall'Assemblea Regionale siciliana il 7 dicembre 2005:

-art.3, 2° comma  per violazione degli artt 3 e 97  Cost.;

- art. 17, 3° comma per violazione degli artt. 3, 9 e 97 Cost.

 

Palermo, lì 14 dicembre 2005

                                                            

IL V. COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA
(Prefetto Carlo FANARA)

N O T I F I C A

l'anno duemilacinque, il giorno  15  del mese di Dicembre in Palermo, alle ore           sulla istanza del Sig. V. Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

Io sottoscritto Messo comunale ho notificato e dato copia del presente al Presidente della Regione siciliana consegnandolo nella sua sede a mano di





   
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