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Stato civile
17.11.2005
Stato civile: precisazioni della Direzione dei Servizi Demografici sull'articolo 36 del DPR 396/2000
La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, in risposta a numerose richieste di chiarimenti, ha formulato alcune precisazioni circa l' interpretazione del disposto dell'art. 36 del DPR 396/2000, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
"Come è noto la normativa prevede la possibilità, per il cittadino nato prima
della entrata in vigore del decreto sopra menzionato, di effettuare una dichiarazione all'ufficiale
dello stato civile al fine di indicare, con carattere vincolante, gli elementi del proprio nome da
riportare negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e
dalla anagrafe.
Tale dichiarazione può essere motivata o dalla semplice volontà del dichiarante o dall'uso
protratto nel tempo.
Come già indicato nella circolare n. 2 del 26 marzo 2001, in caso di dichiarazione motivata
dalla sola volontà dell'interessato, la facoltà concessa dal DPR non può comportare l'alterazione
dell'ordine dei vari elementi del nome. Di conseguenza, il richiedente, potrà indicare di voler
essere menzionato con il solo primo nome, ma non potrà chiedere di essere menzionato solo con uno
dei nomi successivi. Parimenti, in caso di scelta nel senso di una pluralità di elementi
onomastici, potrà scegliere di indicare, ad esempio, il primo ed il secondo nome ma non il secondo
ed il terzo, in quanto altererebbe l'ordine originario dei vari elementi del nome.
Si ricorda che tale diritto del cittadino non incontra alcun limite. Dunque, anche nel
caso in cui il soggetto interessato fosse stato indicato, per un lungo periodo di tempo, con uno o
l'altro degli elementi del nome, egli avrà comunque il diritto, garantito dalla norma, di decidere
con quale nome deve essere indicato, con i soli limiti sopra riportati e l'ufficiale dello stato
civile dovrà obbligatoriamente annotare la dichiarazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
36.
Diverso è il caso in cui la dichiarazione sia motivata non dalla mera volontà ma dall'uso
protratto. In tale ipotesi, da dimostrare documentalmente, sarà anche possibile, a cura del
richiedente, variare il numero e/o l'ordine dei vari elementi del nome, indicando, ad esempio, il
solo secondo nome, ovvero, in caso di indicazione di più elementi onomastici, indicando gli stessi
in un ordine diverso da quello originariamente risultante dall'atto di nascita. Quanto sopra,
ovviamente, solo nel caso in cui risulti assolutamente chiaro e comprovato che la "scelta del nome"
rappresenti una circostanza ormai cristallizzata nel tempo. Spetta all'ufficiale dello stato civile
vagliare con attenzione la documentazione allegata dal richiedente, al fine di comprovare l'uso
protratto nel tempo.
Al di fuori delle ipotesi precedenti resta ferma la possibilità di attivare la procedura di
cambio del nome di cui agli artt. 89 e segg. del DPR n.396/2000
In entrambe le ipotesi sopra menzionate, resta ovviamente esclusa la possibilità, da parte
dell'ufficiale di stato civile, di procedere ex officio, senza una specifica dichiarazione scritta
del richiedente. Si precisa che, nel caso in cui l'ufficiale di stato civile riscontri d'ufficio
(es: verifiche dei dati identificativi del soggetto) un uso consolidato del nome diverso da quello
risultante dall'atto di nascita, si potrà procedere a contattare l'interessato al fine di ricevere
l'indicazione di cui all'art. 36. Fino a quando una tale indicazione non sia stata resa, si
dovranno tenere fermi i dati come risultanti dall'atto di nascita."
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