Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398
Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'articolo 14;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1985, modificato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 1991;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
febbraio 2001;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per
gli atti normativi del 9 aprile e del 21 maggio 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione degli uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'interno di seguito denominato Ministero.
Art. 2.
Uffici centrali
1. Il Ministero é articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 3.
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i
compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo
sul territorio;
b) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di
collaborazione con
gli enti locali;
c) gestione delle risorse umane dell'amministrazione civile, nonché di quelle finanziarie e
strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.
2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali é articolato nelle seguenti
direzioni:
a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali del
Governo;
b) Direzione centrale per la documentazione e la statistica;
c) Direzione centrale per le autonomie;
d) Direzione centrale dei servizi elettorali;
e) Direzione centrale della finanza locale;
f) Direzione centrale per i servizi demografici;
g) Direzione centrale per le risorse umane;
h) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali.
Dal Dipartimento dipende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno quale istituto
di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno.
3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali é diretto da un Capo dipartimento e
ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un
altro vice capo dipartimento al quale é anche affidata la responsabilità della Direzione centrale
per l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali di governo. Il Capo del dipartimento
può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale di amministrazione e l'ufficio
per i sistemi informativi automatizzati.
5. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di
svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, svolge
funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del
Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio, di altri Ministri o su
richiesta dei capi dipartimento dell'Amministrazione dell'interno. All'Ispettorato generale di
amministrazione é preposto un Capo dell'Ispettorato coadiuvato da un numero di ispettori generali
non superiore a venticinque, di cui almeno quattro prefetti, di cui uno a disposizione del Capo
dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali, ed uno preposto all'Ispettorato
centrale per i servizi archivistici.
6. L'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati svolge funzioni e compiti in materia di
promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei sistemi informativi
automatizzati.
All'Ufficio é preposto un direttore che é responsabile dei sistemi informativi automatizzati,
ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 4.
Dipartimento della pubblica sicurezza
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti
spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1 aprile l981, n. 121, e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro
dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza del Dipartimento della pubblica sicurezza e
delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza é articolato secondo i criteri di organizzazione
e le modalità stabiliti dalla legge n. 121 del 1981, e in armonia con i principi generali
dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello anche a
carattere interforze:
a) Segreteria del Dipartimento;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
d) Ufficio centrale ispettivo;
e) Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato;
f) Direzione centrale della polizia criminale;
g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e
dell'immigrazione;
i) Direzione centrale dei servizi antidroga;
l) Direzione centrale per le risorse umane;
m) Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
n) Direzione centrale di sanità;
o) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
p) Direzione centrale per i servizi di ragioneria.
Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia.
Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e
l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le
Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle
Forze di polizia.
3. Al Dipartimento della pubblica sicurezza é preposto un prefetto con le funzioni di Capo
della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, e sono assegnati secondo quanto
previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di
pianificazione e un vice direttore generale al quale é affidata la responsabilità della Direzione
centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme
restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo
della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, può delegare, di volta in volta o in
via generale, specifiche funzioni.
Art. 5.
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e
compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:
a) l'immigrazione;
b) l'asilo;
c) la cittadinanza;
d) le confessioni religiose.
2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione é articolato nelle seguenti
direzioni:
a) Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo;
b) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;
c) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
d) Direzione centrale degli affari dei culti;
e) Direzione centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;
f) Direzione centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e
strumentali.
3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione é diretto da un Capo dipartimento e
ad esso sono assegnati un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie e un
altro vice capo dipartimento al quale é anche affidata la responsabilità della Direzione centrale
per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice
capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
4. Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del Commissario per il
coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario
per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso,
posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia
conferito ad un prefetto, si provvede con l'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresì, la Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.
136.
Art. 6.
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
a) soccorso pubblico;
b) prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dalle vigenti normative;
c) difesa civile;
d) politiche ed ordinanze di protezione civile.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile é
articolato nelle seguenti direzioni centrali e uffici:
a) Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;
d) Direzione centrale per la formazione;
e) Direzione centrale per le risorse umane;
f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
g) Direzione centrale per gli affari generali;
h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali;
i) Ufficio centrale ispettivo.
3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile é
diretto da un Capo dipartimento e ad esso é assegnato un vice capo dipartimento che espleta le
funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente per la
posizione di Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il coordinamento
delle Direzioni centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del comma 2. Ad un altro vice
capo dipartimento é affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le
politiche di protezione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in
volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.
4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed h), sono preposti
dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. I posti di funzione individuati nei precedenti articoli, sono attribuiti a
prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e i relativi decreti attuativi per quanto
riguarda l'organizzazione degli Uffici dirigenziali generali e le relative funzioni.
3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 36






