Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n.68
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005 n. 68
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, A
NORMA DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3
Art. 1. (nota)
Oggetto e definizioni Il presente regolamento stabilisce le caratteristiche e le
modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici
mediante posta elettronica certificata.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
busta di trasporto, il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica
certificata;
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato:
«CNIPA», l'organismo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
dati di certificazione, i dati inseriti nelle ricevute indicate dal presente regolamento,
relativi alla trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata;
dominio di posta elettronica certificata, l'insieme di tutte e sole le caselle di posta
elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio
della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete;
log dei messaggi, il registro informatico delle operazioni relative alle trasmissioni
effettuate mediante posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
messaggio di posta elettronica certificata, un documento informatico composto dal testo del
messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al
mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
posta elettronica, un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici;
riferimento temporale, l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un
messaggio di posta elettronica certificata;
utente di posta elettronica certificata, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonchè eventuali unità organizzative
interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di posta elettronica certificata;
virus informatico, un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento
di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso
pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
Art. 2.
Soggetti del servizio di posta elettronica certificata Sono soggetti del servizio
di posta elettronica certificata:
il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la
trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata
per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici;
il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta
elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.
Art. 3. (nota)
Trasmissione del documento informatico
Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, è sostituito dal seguente:
«Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario
messa a disposizione dal gestore.».
Art. 4.
Utilizzo della posta elettronica certificata
La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida
agli effetti di legge.
Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo
indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun
procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o
tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può
essere revocata nella stessa forma.
La volontà espressa ai sensi del comma 2 non può comunque dedursi dalla mera indicazione
dell'indirizzo di posta certificata nella corrispondenza o in altre comunicazioni o pubblicazioni
del soggetto.
Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di
accettare l'invio di posta elettronica certificata mediante indicazione nell'atto di iscrizione al
registro delle imprese. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella
stessa forma.
Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta
elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del
medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonchè le modalità di conservazione, da
parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche
di cui all'articolo 17.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di
cui all'articolo 6.
Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica
certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15.
Art. 5.
Modalità della trasmissione e interoperabilità
Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di
posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o
trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso;
quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del
destinatario.
Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra
diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilità dei servizi offerti, secondo quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 6. (nota)
Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna
Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente
stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che
costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente,
all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta
elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal
destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente,
contenente i dati di certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta
elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17.
La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di
posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del
destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto
destinatario.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una
busta di trasporto valida secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo
17.
Nel caso in cui il mittente non abbia più la disponibilità delle ricevute dei messaggi di
posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai
gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 7.
Ricevuta di presa in carico
Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite più
gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta
l'avvenuta presa in carico del messaggio.
Art. 8.
Avviso di mancata consegna Quando il messaggio di posta elettronica certificata non
risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive
all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche
di cui all'articolo 17.
Art. 9. (nota)
Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto
Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai
medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal
sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata,
che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle
ricevute stesse secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che
garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica
certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 10.
Riferimento temporale
Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun
messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.
Art. 11.
Sicurezza della trasmissione
I gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica
certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di
trasporto.
Durante le fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata, i gestori
mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel
suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per trenta mesi.
Per la tenuta del registro i gestori adottano le opportune soluzioni tecniche e organizzative
che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità e l'inalterabilità nel tempo delle
informazioni in esso contenute.
I gestori di posta elettronica certificata prevedono, comunque, l'esistenza di servizi di
emergenza che in ogni caso assicurano il completamento della trasmissione ed il rilascio delle
ricevute.
Art. 12.
Virus informatici
Qualora il gestore del mittente riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non
accettarli, informando tempestivamente il mittente dell'impossibilità di dar corso alla
trasmissione; in tale caso il gestore conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le
modalità definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Qualora il gestore del destinatario riceva messaggi con virus informatici è tenuto a non
inoltrarli al destinatario, informando tempestivamente il gestore del mittente, affinchè comunichi
al mittente medesimo l'impossibilità di dar corso alla trasmissione; in tale caso il gestore del
destinatario conserva i messaggi ricevuti per trenta mesi secondo le modalità definite dalle regole
tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 13.
Livelli minimi di servizio I gestori di posta elettronica certificata sono tenuti
ad assicurare il livello minimo di servizio previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 14. (note)
Elenco dei gestori di posta elettronica certificata Il mittente o il destinatario
che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi
in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo.
Le pubbliche amministrazioni ed i privati che intendono esercitare l'attività di gestore di
posta elettronica certificata inviano al CNIPA domanda di iscrizione nell'elenco dei gestori di
posta elettronica certificata.
I richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata diversi
dalle pubbliche amministrazioni devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale
sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.
I gestori di posta elettronica certificata o, se persone giuridiche, i loro legali
rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione devono, inoltre, possedere i requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
Non possono rivestire la carica di rappresentante legale, di componente del consiglio di
amministrazione, di componente del collegio sindacale, o di soggetto comunque preposto
all'amministrazione del gestore privato coloro i quali sono stati sottoposti a misure di
prevenzione, disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero sono stati condannati con
sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione non inferiore ad un
anno per delitti contro la pubblica amministrazione, in danno di sistemi informatici o telematici,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in
materia tributaria.
Il richiedente deve inoltre:
dimostrare l'affidabilità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di
posta elettronica certificata;
impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze
necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della
conoscenza specifica nel settore della tecnologia della posta elettronica e della dimestichezza con
procedure di sicurezza appropriate;
rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 17;
applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche
consolidate;
utilizzare per la firma elettronica, di cui all'articolo 9, dispositivi che garantiscono la
sicurezza delle informazioni gestite in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o
internazionale;
adottare adeguate misure per garantire l'integrità e la sicurezza del servizio di posta
elettronica certificata;
prevedere servizi di emergenza che assicurano in ogni caso il completamento della
trasmissione;
fornire, entro i dodici mesi successivi all'iscrizione nell'elenco dei gestori di posta
elettronica certificata, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO
9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di posta
elettronica certificata;
fornire copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi dell'attività e dei danni
causati a terzi.
Trascorsi novanta giorni dalla presentazione, la domanda si considera accolta qualora il
CNIPA non abbia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale
caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Il procedimento di iscrizione nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui
al presente articolo può essere sospeso nei confronti dei soggetti per i quali risultano pendenti
procedimenti penali per delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
I soggetti di cui al comma 1 forniscono i dati, previsti dalle regole tecniche di cui
all'articolo 17, necessari per l'iscrizione nell'elenco dei gestori.
Ogni variazione organizzativa o tecnica concernente il gestore ed il servizio di posta
elettronica certificata è comunicata al CNIPA entro il quindicesimo giorno.
Il venire meno di uno o più requisiti tra quelli indicati al presente articolo è causa di
cancellazione dall'elenco.
Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività esercitata dagli iscritti
all'elenco di cui al comma 1.
Art. 15.
Gestori di posta elettronica certificata stabiliti nei Paesi dell'Unione europea
Può esercitare il servizio di posta elettronica certificata il gestore del servizio stabilito in
altri Stati membri dell'Unione europea che soddisfi, conformemente alla legislazione dello Stato
membro di stabilimento, formalità e requisiti equivalenti ai contenuti del presente decreto e operi
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 17. È fatta salva in particolare, la
possibilità di avvalersi di gestori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea che
rivestono una forma giuridica equipollente a quella prevista dall'articolo 14, comma 3.
Per i gestori di posta elettronica certificata stabiliti in altri Stati membri dell'Unione
europea il CNIPA verifica l'equivalenza ai requisiti ed alle formalità di cui al presente decreto e
alle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Art. 16.
Disposizioni per le pubbliche amministrazioni Le pubbliche amministrazioni possono
svolgere autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata, oppure
avvalersi dei servizi offerti da altri gestori pubblici o privati, rispettando le regole tecniche e
di sicurezza previste dal presente regolamento.
L'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata rilasciate a privati da pubbliche
amministrazioni incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, costituisce invio valido ai
sensi del presente decreto limitatamente ai rapporti intrattenuti tra le amministrazioni medesime
ed i privati cui sono rilasciate le caselle di posta elettronica certificata.
Le pubbliche amministrazioni garantiscono ai terzi la libera scelta del gestore di posta
elettronica certificata.
Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel
processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per
i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.
Art. 17. (nota)
Regole tecniche
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie definisce, ai sensi dell'articolo 8, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sentito il Ministro per la
funzione pubblica, le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata. Qualora le predette regole riguardino la
certificazione di sicurezza dei prodotti e dei sistemi è acquisito il concerto del Ministro delle
comunicazioni.
Art. 18. (note)
Disposizioni finali Le modifiche di cui all'articolo 3 apportate all'articolo 14,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo A) si
intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo
C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
«Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro
archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la
pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni».
Si riporta il testo dell'art. 27, commi 8, lettera e) e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione):
«Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più
regolamenti, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini
del conseguimento dei seguenti obiettivi:
- d) omissis;
estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei
rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la
funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.».
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa. Testo A), come modificato dal decreto qui pubblicato: (Vedi
allegato).
La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n.
151, reca «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.».
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali):
«(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne
fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia
- UPI ed il Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate
dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in
tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente
dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
come modificato dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.):
«E' istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e
finanziaria e con indipendenza di giudizio.».
Nota all'art. 3:
Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, si vedano le note alle premesse.
Nota all'art. 6:
Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, si vedano le note alle premesse.
Nota all'art. 9:
Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera dd) del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa - Testo A):
«dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura
informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione,
creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati
ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati
successivamente modificati;».
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti
aziendali).
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche
devono possedere i requisiti di professionalità onorabilità e indipendenza stabiliti con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio
di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è
pronunciata dalla Banca d'Italia.
bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo
statuto della banca si applica il comma 2.
Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel
comma 2.».
La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956,
n. 227, reca «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per
la pubblica moralità».
La legge 31 maggio 1965, n. 575, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n.
138, reca «Disposizioni contro la mafia».
Nota all'art. 17:
Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa - Testo A).
«Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati
personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno biennale.».
Note all'art. 18:
Per l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
A) si vedano le note alle premesse.
«Art. 14 (R) (Trasmissione del documento informatico).
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario
messa a disposizione dal gestore.
La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico,
redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli
articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino
l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.».






