LEGGE 17 ottobre 2005, n. 210
testo in vigore dal: 18-10-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, é convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 162
Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1. - 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma
può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente
indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia";
2) al comma 5 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prescrizione di cui al comma 2 é
comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri
elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1";
3) al comma 6 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni si applicano
nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea";
4) al comma 7, il primo periodo é sostituito dal seguente:
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione
o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si
svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al
comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di
manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni";
b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pena é aumentata se dal fatto
deriva un danno alle persone. La pena é aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato
regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";
2) al comma 2 é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena é della reclusione da un
mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";
c) dopo l'articolo 6-ter é inserito il seguente:
"Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove
si svolgono manifestazioni sportive). -
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei
confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli
spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto
dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte,
é punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i
requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso ai luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge
13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il provvedimento
ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono
all'estero, specificamente indicate.
3. Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli
impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10.000 posti numerati possono
essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di
serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una
popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica, avente
sede o radicamento territoriale nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima
volta negli ultimi venti anni; b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi non più di
8.000 biglietti di accesso e comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di
9.000. Nel caso in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di turbamento dell'ordine pubblico, la
stessa squadra é tenuta a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo
abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.
4. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-sexies - 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i
titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati
alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione
medesima, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione
può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i
titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente
incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono
essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401.
2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del
luogo in cui é avvenuto il fatto.
Art. 1-septies. - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove
si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non
previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi,
predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive di cui all'articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in
violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello
stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed é accertata anche sulla base di
documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, é punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del
massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella
stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si é verificata in un diverso impianto sportivo.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della
provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle
misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni
sportive, presso il Ministero dell'interno é istituito, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione
di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i
livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e
intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi
organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il
regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in
occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento
dei compiti di
cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione
dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano,
delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di
tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo
interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese".
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero
dell'interno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché in collaborazione con
altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nell'ambito
delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole
le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le
finalità dell'educazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle
istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano
dell'offerta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto
del Ministro. All'istituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge».






