Linee operative, attività strumentali all'espletamento dei compiti, nonchè organizzazione, modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.(GU n. 289 del 13-12-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante «ulteriori
misure per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni
dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, come successivamente modificato,
recante «disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni
sportive»;
Vista la legge 13 dicembre 1989,
n.401, e successive modificazioni, recante «interventi nel
settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento
di manifestazioni sportive»;
Visti i decreti adottati in data 6 giugno 2005, in
attuazione dell'art. 1-quater del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28;
Viste le intese di programma tra il Ministro
dell'interno, il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
l'Associazione nazionale Comuni d'Italia, il CONI, la FIGC, la Lega nazionale
professionisti, la Lega nazionale professionisti serie C e la Lega
nazionale dilettanti, sottoscritte il 6 giugno 2005;
Considerato che l'art. 1-octies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato
dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n.210, ha istituito presso il
Ministero dell'interno «l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive» ed ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di individuare le linee operative e
le attivita' strumentali all'espletamento dei
compiti attribuiti all'Osservatorio, nonche' di
disciplinare l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione
dell'Osservatorio;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1-octies
del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge
17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n.
210;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive, di seguito denominato Osservatorio, istituito
presso il Ministero dell'interno al fine di favorire la massima interazione
tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni e delle misure
organizzative e di prevenzione e contrasto della
violenza in occasione di manifestazioni
sportive, opera nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, avvalendosi del Centro nazionale di
informazione sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 4, di
seguito denominato CNIMS.
2. L'Osservatorio, quale organo
di consulenza tecnico amministrativa del Ministro
dell'interno svolge i compiti indicati dall'art. 1-octies del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del
decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni
dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, d'ora in avanti indicato come art. 1-octies, e puo'
essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o
del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni altra
questione attinente alla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni
sportive.
3. Nell'ambito dei compiti
previsti dall'art. 1-octies, l'Osservatorio puo' essere
altresi' chiamato a pronunciarsi su richiesta delle
altre amministrazioni, enti o istituzioni
rappresentati nell'Osservatorio stesso, quando si tratta di materie diverse
da quelle rientranti nelle competenze del Ministero
dell'interno.
Art. 2.
1. L'Osservatorio e' composto da:
a) un funzionario della Polizia di Stato
prescelto tra i dirigenti generali, che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
c) il direttore dell'ufficio Ordine pubblico ed i direttori del servizio
Polizia stradale, del servizio Polizia ferroviaria e del servizio
reparti speciali della Direzione centrale per la Polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della
Polizia di Stato, nonche' del direttore del
Servizio informazioni generali della Direzione centrale della
Polizia di prevenzione;
d) un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri di grado non inferiore a colonnello;
e) un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di
qualifica dirigenziale;
f) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
nonche', in relazione ai temi da trattare: un
rappresentante della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)
ed un rappresentante per ciascuna delle Leghe nazionali
professionisti e dilettanti; ovvero: un rappresentante
delle Federazioni italiane di discipline sportive per le
quali devono essere deliberate linee guida e le misure di cui
all'art. 1-octies, lettera c) ed e) nonche' un
rappresentante per ciascuna delle rispettive
Leghe nazionali professionistiche, entro il numero massimo di quattro componenti con
diritto di voto.
2. In relazione a specifiche tematiche il presidente puo' integrare l'Osservatorio con
rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del
Comando generale della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle
entrate, della Societa' italiana autori editori (SIAE) e delle
Ferrovie dello Stato S.p.A. L'Osservatorio puo' inoltre essere integrato da
rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati interessati a vario titolo alla
prevenzione della violenza nelle competizioni sportive, compreso il rappresentante
dell'organo di coordinamento nazionale delle tifoserie
organizzate dei club professionisti. In mancanza di un organo di coordinamento
nazionale delle tifoserie di cui al comma 2, la designazione e' richiesta alla Federazione
italiana giuoco calcio.
3. Le mansioni di segretario sono esercitate dal funzionario del
Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile del CNIMS di cui all'art. 4.
4. Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto
del Ministro dell'interno, su
designazione delle Amministrazioni o altri organismi
interessati, durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati. Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
Art. 3.
1. L'Osservatorio si riunisce, di regola, con cadenza settimanale.
2. Il presidente provvede a:
a) convocare le riunioni dell'Osservatorio e dirigerne i lavori;
b) determinare l'ordine del giorno della riunione;
c) designare il
vice-presidente tra i componenti
dell'Osservatorio, delegato a sostituirlo in caso di
assenza o impedimento;
d) richiedere alle Amministrazioni o
ad altri soggetti competenti, compresi
quelli rappresentati nell'Osservatorio, specifici accertamenti
presso gli impianti sportivi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato;
e) costituire appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche
tematiche anche indirettamente connesse ai fenomeni di intolleranza, devianza e
violenza in ambito sportivo;
f) visionare i dati concernenti i fenomeni di
intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo, in possesso di
tutti gli organismi rappresentati in seno all'Osservatorio, anche al fine di
valutare l'opportunita' della diffusione;
g) autorizzare la pubblicazione
del rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di
intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo;
h) promuovere le iniziative coordinate per la prevenzione dei
fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo.
3. Le determinazioni dell'Osservatorio di cui all'art. 1-octies, lettere c)
ed e), sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, del presente
decreto.
Art. 4.
1. Le attivita' strumentali
allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, sono curate dal CNIMS,
istituito presso l'ufficio Ordine pubblico della segreteria del
Dipartimento della pubblica sicurezza, in attuazione della decisione 2002/348/GAI del
25 aprile 2002 del Consiglio dell'Unione europea, concernente la sicurezza in occasione
di partite di calcio internazionali.
2. In particolare, il CNIMS, per le specifiche funzioni di supporto all'Osservatorio:
a) cura l'istruttoria di tutte le questioni
da sottoporre all'esame dell'Osservatorio;
b) redige e mette a disposizione dei componenti dell'Osservatorio prospetti
informativi analitici contenenti i dati necessari per le valutazioni da assumere;
c) fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell'Osservatorio con proprio personale e la
strumentazione tecnico-logistica;
d) effettua studi e ricerche in specifici settori e partecipa, in rappresentanza
del Ministero dell'interno, a seminari, riunioni, gruppi di
esperti e grandi eventi sportivi in ambito internazionale al fine di
supportare a livello informativo lo sviluppo, da parte dell'Osservatorio, delle
iniziative, anche di natura organizzativa, strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza,
intolleranza e devianza nelle manifestazioni sportive;
e) predispone le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle
riunioni e provvede a documentare tutte le
attivita' dell'Osservatorio;
f) raccoglie i dati necessari per il monitoraggio del fenomeno della
violenza ed intolleranza in ambito sportivo e per la redazione del rapporto
annuale che le Autorita' di pubblica sicurezza e gli altri soggetti
rappresentati in seno all'Osservatorio sono tenuti a fornire all'Osservatorio stesso;
g) fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato
alle attivita' dell'Osservatorio.
Art. 5.
1. Le Autorita' provinciali di pubblica
sicurezza, gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
nonche' le altre Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni
rappresentate in seno all'Osservatorio sono tenute
a fornire all'Osservatorio stesso i dati concernenti gli episodi di violenza ed
intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive, lo
stato di sicurezza degli impianti sportivi e le altre informazioni
richieste dall'Osservatorio per la prevenzione ed il contrasto dei medesimi
fenomeni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° dicembre 2005
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro per i beni e le attività culturali
Buttiglione






