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Protezione temporanea

É una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio e imminente di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea impossibilitati a rientrare nel loro Paese d’origine, una tutela immediata e temporanea alle persone, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte alla situazione di emergenza.
La protezione temporanea è accordata dagli Stati, quale atto autonomo, per offrire soluzioni immediate e flessibili.

Il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", adottato con il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, prevede che le misure di protezione temporanea possano essere adottate per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea.
É il Governo che decide, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’adozione e la cessazione delle misure di protezione temporanea.

Lo Stato italiano ha adottato questa procedura nei confronti di cittadini albanesi, jugoslavi, somali e kossovari.


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