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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

L'attività

L'attività della Conferenza Stato-Regioni è regolata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e si estrinseca con:

  • pareri;
  • intese;
  • deliberazioni;
  • accordi;
  • raccordo, informazione e collaborazione Stato-Regioni;
  • interscambio di dati e informazioni;
  • istituzione di comitati e gruppi di lavoro;
  • designazioni di rappresentanti regionali.

 

TIPOLOGIA DELl’ATTIVITA’ DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI

 

ATTIVITÀ CONSULTIVA (I PARERI)
La funzione consultiva a favore del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri.
Il parere della Conferenza è obbligatorio (art. 2, comma 3, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) su tutti gli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie che risultino di interesse delle Regioni e province autonome e quando è previsto da specifiche disposizioni normative.
Il parere deve essere espresso entro un termine di venti giorni; qualora ragioni di urgenza, dichiarate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non consentano la consultazione preventiva della Conferenza, il Governo tiene conto del parere della stessa Conferenza espresso dopo l'adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.
La Conferenza è inoltre sentita successivamente nel caso in cui il Governo adotti un decreto legge; in tale ipotesi il Governo tiene conto del parere della Conferenza in sede di esame parlamentare della legge di conversione.
La Conferenza è inoltre sentita (art. 2, comma 4, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) anche su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

 

ATTIVITÀ’ DI RACCORDO
La Conferenza Stato-Regioni svolge una intensa attività di raccordo e di concertazione volta ad armonizzare l'azione statale e quella regionale. Tale attività si sostanzia prevalentemente in intese ed accordi.

 

LE INTESE
Le intese (art.3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) sono espresse in tutti casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita "un'intesa" con la Conferenza Stato-Regioni, su una proposta di iniziativa dell'Amministrazione centrale; consiste nella determinazione concordata, all'unanimità, da parte del Governo e di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome dei contenuti dei provvedimenti medesimi. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'intesa entro trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione motivando.

 

GLI ACCORDI
L'accordo (art. 4 del d. lgs. n. 281/1997) rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione; l'accordo si pone il fine di realizzare obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.
Anche per gli accordi, come per le intese, è necessario l'unanimità dei consensi di tutti componenti e quindi dello Stato e di tutte le Regioni e delle province autonome.


ATTIVITA’ DELIBERATIVA
Comporta l'espressione di una volontà comune di Governo e Regioni per l'adozione di un atto a rilevanza esterna nei casi previsti dalla legge.
La Conferenza Stato-Regioni delibera sulla ripartizione delle risorse tra le Regioni e le Province autonome (art. 2, comma 1, lettere f), d. lgs. 281/1997) sui provvedimenti attribuiti dalla legge (art. 2, comma 1, lettera g) del d. lgs. 281, cit.) ed sulle nomine di responsabili di enti ed organismi (art. 2, comma 1, lettera i) del d. lgs. 281, cit.).
Inoltre, la Conferenza delibera gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale, nonchè gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-Regioni che sono stati soppressi dal d. lgs. 281/97 (art.7)

 

ATTIVITA’ DI VERIFICA E MONITORAGGIO
Si tratta della attività (art. 2, comma 7, d.lgs. n. 281/ 1997) diretta alla valutazione ed alla verifica dei risultati, sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi, rispetto agli obiettivi fissati nei Piani e nei progetti approvati dalla Conferenza.

 

ATTIVITA’ DI INTERSCAMBIO DI DATI E INFORMAZIONI; ATTIVITA' D'IMPULSO
La Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività delle Amministrazioni centrali e regionale, prevedendo anche la possibilità di costruire banche dati mediante appositi protocolli di intesa. La Conferenza inoltre può formulare inviti o proposte nei confronti di altri organi dello Stato, enti pubblici ed altri soggetti, anche privati.

 

ISTITUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO E COMITATICon il d. lgs. 281/1997 è stato codificata una prassi già seguita; l'art. 7, comma 2, infatti, dispone la facoltà di istituire formalmente gruppi di lavoro o comitati con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione, concorso all'attività della Conferenza stessa.

 

DESIGNAZIONI
Consiste nell'acquisizione (art. 2, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 281 del 1997) dei nominativi dei rappresentanti regionali in seno agli organismi misti Stato-Regioni operanti presso le Amministrazioni statali.


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