Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Le intese istituzionali di programmaLa legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" all'articolo 2, comma 203 - nelle ipotesi in cui l'attivazione di interventi coinvolge più soggetti pubblici e privati e comporta la partecipazione di diverse Amministrazioni (statali, regionali e delle province autonome) - prevede tra i possibili strumenti l'Intesa istituzionale di programma.
L'intesa è definita come "l'accordo tra Amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati"; essa rappresenta lo strumento con il quale sono stabiliti gli obiettivi da conseguire e i settori nei quali è indispensabile l'azione congiunta tra Governo centrale e Giunta regionale costituendo il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione o Provincia autonoma.
Le intese risultano quindi essere documenti di programmazione in progress sulle quali la Conferenza Stato-Regioni è stata chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 2, comma 205 della legge n. 662/96.
Nella seduta del 9 ottobre 1997, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un apposito "schema di intesa istituzionale di programma" come riferimento per la predisposizione delle intese.
L'intesa è approvata dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.






