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Conferenza Unificata

Le funzioni

La Conferenza Unificata svolge funzioni consultive, di raccordo, di scambio di dati ed informazioni in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane debbano esprimersi su un medesimo oggetto.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane.

La Conferenza Unificata svolge funzioni consultive e in particolare, ad essa è attribuita l’espressione del parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; sul documento di programmazione economica e finanziaria e sugli schemi di decreti legislativi adottati in base all’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  E’ consultata anche sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali.

La Conferenza svolge altresì attività di raccordo, in quanto può promuovere e sancire intese ed accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune. Acquisisce, nei casi previsti dalla legge, le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati dai Presidenti delle regioni e province autonome, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM.
Assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane anche attraverso l’approvazione di protocolli d’intesa tra le Amministrazioni centrali e locali ed esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.

Il Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni della Conferenza Unificata, l’assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è acquisito con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono rispettivamente la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Di regola l’assenso è espresso all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi e, qualora non si è raggiunto, dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.


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