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Le Regioni

Statuto ordinario e Statuto speciale

Statuto ordinario

Le regioni a statuto ordinario sono 15: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Gli statuti, per 13 di esse, sono approvati con leggi dello Stato datate 22 maggio 1971, numerate dal n.338 al n.350 e pubblicate sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.148 del 14 giugno 1971. Lo Statuto della Regione Abruzzo, approvato con legge dello Stato 480/71, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 190 del 28 luglio 1971. Lo statuto della Regione Calabria, approvato con legge dello Stato datata 519/71, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 195 del 3 agosto 1971.

Statuto speciale

Le regioni a statuto speciale sono 5: Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Sicilia. A loro sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i seguenti statuti speciali adottati con leggi costituzionali:

- Sicilia: Rdl 455/46
- Sardegna: legge costituzionale 3/48
- Trentino Alto Adige: legge costituzionale 5/48
- Friuli Venezia Giulia: legge costituzionale 1/63
- Valle d’Aosta: legge costituzionale 4/48

Alle norme statutarie è stata data successiva attuazione con una consistente legislazione ordinaria dello Stato.

Le competenze legislative  
Ogni Regione ad autonomia speciale ha la potestà di emanare norme secondo i dettami e i limiti indicati dal proprio statuto; questi ultimi sono individuabili, per alcune materie, nella Costituzione, nei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, negli obblighi internazionali e negli interessi nazionali, ma anche nelle norme fondamentali delle riforme economico-speciali della Repubblica. Oltre a questa competenza esclusiva, le Regioni a statuto speciale hanno ulteriori attribuzioni legislative in altre materie (sempre indicate negli statuti) che debbono rispettare anche i principi stabiliti dalle leggi ordinarie dello Stato.

I conflitti
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.


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