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Aree e città metropolitane

Integrazione economica, di servizi e altro, tra Comune capoluogo e altri comuni a esso uniti da contiguità territoriale

Aree metropolitane

Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli insediamenti limitrofi con cui intercorrono rapporti di stretta integrazione territoriale e relativi ad attività economiche, servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
Su proposta degli Enti locali interessati la Regione procede entro 180 giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana. Qualora la Regione non provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) invita la Regione a provvedere entro un ulteriore termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
Restano ferme le città metropolitane e le aree metropolitane definite dalle Regioni a statuto speciale.

Città metropolitane

 

Nelle aree metropolitane il Comune capoluogo e gli altri Comuni uniti allo stesso da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione per l'attività economica, i servizi essenziali, i caratteri ambientali, le relazioni sociali e culturali, possono costituirsi in città metropolitane a ordinamento differenziato.
A tale fine, su iniziativa degli Enti locali interessati, il sindaco del Comune capoluogo e il presidente della Provincia convocano l'assemblea dei rappresentanti degli Enti locali interessati. L'assemblea, su deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città metropolitana che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.

La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a referendum a cura di ciascun Comune partecipante, entro 180 giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve nella metà più uno dei comuni partecipanti il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, essa è presentata dalla regione entro i successivi 90 giorni a una delle due Camere per l'approvazione con legge.
All'elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli Enti locali.
La città metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.

Quando la città metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia. Le Regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti espressi nella norma.


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