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Unione dei Comuni

Enti locali costituiti da due o più comuni, di norma confinanti, per l’esercizio congiunto di funzioni specifiche

L’Unione dei Comuni è un Ente locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto determina le norme fondamentali dell’organizzazione e dell’attività dell’Unione che svolge una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. Lo statuto deve:

  • promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa tra i Comuni e garantire un coordinamento delle politiche di programma e sviluppo del territorio, migliorando la qualità dei servizi erogati ai cittadini e sviluppando nello stesso tempo economie di scala
  • prevedere un presidente dell'Unione scelto tra i sindaci dei Comuni interessati
  • prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze

Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei Comuni. In particolare:

  • le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni
  • il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente

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