Unione dei Comuni
Enti locali costituiti da due o più comuni, di norma confinanti, per l’esercizio congiunto di funzioni specificheL’Unione dei Comuni è un Ente locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali. Il suo ambito territoriale coincide con quello dei Comuni che la costituiscono. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.
L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto determina le norme fondamentali dell’organizzazione e dell’attività dell’Unione che svolge una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. Lo statuto deve:
- promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa tra i Comuni e garantire un coordinamento delle politiche di programma e sviluppo del territorio, migliorando la qualità dei servizi erogati ai cittadini e sviluppando nello stesso tempo economie di scala
- prevedere un presidente dell'Unione scelto tra i sindaci dei Comuni interessati
- prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze
Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei Comuni. In particolare:
- le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni
- il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente





