Il Segreto di Stato
E’ finalizzato alla copertura di atti, documenti, notizie, attività o ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato, come disposto dalle norme contenute nella Legge 3 agosto 2007, n. 124.
Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere, rispetto ad essi, funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
Con l’entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 124, sono state apportate modifiche al codice di procedura penale ed è stata confermata l’adozione di classifiche di segretezza, attribuite al fine di circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
Presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) sono istituiti:
• l’Ufficio centrale per la segretezza, che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza;
• l’Ufficio centrale degli archivi, cui sono demandate, tra l’altro, l’attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l’accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS, la gestione dell’archivio centrale del DIS, nonché la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi.






