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L'intelligence italiana

Operazioni informative in difesa preventiva della sicurezza interna ed esterna dello Stato. Strategie di intelligence in controterrorismo, immigrazione illegale, "computer crime" e reti informatiche

Con la legge 3 agosto 2007, n. 124 (pubblicata nella G.U. n. 187 del 13.08.2007 – Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto – e entrata in vigore il 12 ottobre 2007) il Parlamento ha varato una riforma complessiva della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, evitando di ricorrere a singole integrazioni o modifiche che avrebbero reso meno agile la lettura e l'interpretazione del testo e sminuito la portata della legge, che assurge così a vera e propria disciplina "a regime", destinata a durare nel tempo.
Sono stati ridisegnati organi, funzioni e compiti del “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”, che risulta ora composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall’Autorità delegata per la Sicurezza della Repubblica, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
L’articolo 8 della Legge di riforma dispone l’esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all’AISE e all’AISI, prevedendo che queste non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva, funzioni di alta direzione e responsabilità generale della politica dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, l’apposizione e la tutela del segreto di Stato, la nomina e la revoca del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza nonché la determinazione dell’ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato (Autorità Delegata).
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti:
• il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), che coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, la verifica dei risultati delle attività svolte dall’AISE e dall’AISI, la raccolta e l’analisi delle informazioni e dello scambio informativo tra l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), AISI e le Forze di polizia. Il DIS coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative. La nomina del Direttore Generale del DIS è disposta e revocata – in via esclusiva – dal Presidente del Consiglio dei ministri e l’incarico ha la durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta.
• il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell’informazione per la sicurezza, anche mediante l’elaborazione degli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire e la ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza. Il CISR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dall’Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’Interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

Il controllo parlamentare - finalizzato alla verifica che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi e nell’esclusivo interesse e per le difesa della Repubblica e delle sue istituzioni -  è garantito dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque senatori e cinque deputati, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto delle specificità dei compiti del Comitato. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi dell’opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Nell’espletamento delle sue funzioni, il Comitato procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori dell’AISE e dell’AISI.


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Ministero dell'Interno